di Gaia Albanese
Ti è mai capitato di veder cancellare la tua prenotazione senza un apparente motivo? Molto probabilmente hai subito le conseguenze dell’overbooking. Leggi l’articolo per scoprire come comportarti in una simile situazione.
L’overbooking è una pratica commerciale che consiste nella vendita di titoli di viaggio, prenotazioni di hotel o altri documenti idonei a riservare un posto, in quantità superiore a quella effettivamente disponibile. Il termine è composto dalle parole inglesi «over» e «booking» ed è traducibile come «registrare in eccesso». La ragione di una simile politica poggia sulla tutela della compagnia aerea, dell’hotel o dell’agenzia di fronte al rischio di cancellazioni o modifiche del viaggio da parte dei viaggiatori, nonché come protezione dalla pratica conosciuta come no-show, che consiste nella condotta del prenotare un volo senza poi presentarsi alla partenza.
In un’ottica di costi-benefici, per la compagnia aerea è preferibile risarcire il danno dei passeggeri tagliati fuori dal volo piuttosto che effettuare una tratta senza riempire il velivolo per interno. La doverosità del risarcimento in caso di overbooking ne conferma la sua appartenenza all’alveo dell’inadempimento contrattuale.
È evidente che l’overbooking comporti svantaggi nei confronti degli utenti e per tanto si rende necessaria una disciplina volta alla loro tutela.

Profili compensatori
In materia di overbooking aereo trova applicazione il regolamento UE 261/04 in materia di mancato imbarco, per tale intendendosi «il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco […] salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute» (art. 2, lett. j, reg. 261/04).
L’art. 4 del regolamento 261/04 prevede due step.
1. La compagnia aerea fa un appello al fine di individuare i passeggeri disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare bilateralmente.
2. Se il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco dei passeggeri che non intendono rinunciare alla tratta, la compagnia può negare l’imbarco a questi ultimi. In tal caso verrà versata immediatamente una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati.
La compensazione sarà pari a 250€ per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km; 400€ per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 km e 3 500 km; 600 € per le tratte aeree che non rientrano nelle prime due opzioni (art. 7, §1).
Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale tramite un volo alternativo (a norma dell’art. 8), la compagnia aerea può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria se l’orario di arrivo non supera l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato:
a) di due ore, per le tratte aeree pari o inferiori a1500 km;
b) di tre ore, per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km;
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei
casi di cui alle lettere a) o b) (art. 7, §2).
Per i voli internazionali trovano applicazione la Convenzione di Montreal del 1999 e il regolamento UE 261/04 in materia di mancato imbarco, per tale intendendosi «il rifiuto di trasportare passeggeri su un
volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco […] salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute» (art. 2, lett. j, reg. 261/04).
Il regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato UE e a quelli
in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo, ma con destinazione presso un aeroporto situato nel territorio dell’Unione Europea.
In ogni caso il regolamento non limita il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento a
chiunque, inclusi i terzi, nel caso in cui esso versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi derivanti dal testo regolamentario (art. 13).

Come presentare il reclamo?
Il passeggero può presentare il reclamo entro due anni dalla data del volo, indirizzandolo alla compagnia aerea che ha eseguito la tratta (o che avrebbe dovuto eseguire), attendendosi alle indicazioni elargite dalla compagnia stessa.
Se questa non dovesse fornire risposta adeguata trascorse due settimane, il passeggero potrà rivolgersi all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) se il disservizio abbia avuto ad oggetto un volo con partenza dall’Italia (qualsiasi sia la nazionalità della compagnia aerea) o con destinazione presso un aeroporto italiano, purché la compagnia sia comunitaria.
Adesso anche tu sai come tutelarti dall’overbooking, continua a seguirci per conoscere i tuoi diritti da giramondo!
Fonti
Regolamento (CE) n. dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L47, 47°, 2004 al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2004:046:FULL
Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo, in ENAC, al link https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-internazionale/normativa-europea/regolamenti/regolamento-ce-2612004
Masutti A., Il diritto aeronautico, III ed., 2020.