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I diritti del giramondo: il volo in ritardo

di Gaia Albanese

Nella rubrica “I diritti del giramondo“, volta per volta affronteremo quelli che sono i diritti e i doveri del viaggiatore, in modo da essere aggiornati su ciò che la normativa attuale prevede in materia di viaggi e soggiorni.
Oggi parliamo dei diritti per il passeggero in caso di ritardo nel trasporto nei voli di linea.

Per conoscere quelle che sono le conseguenze del ritardo nel trasporto di persone (nei voli internazionali, a titolo gratuito o oneroso), le normative di riferimento sono la Convenzione di Montreal del 1999 e il regolamento europeo CE 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Voli internazionali

Quando la compagnia aerea risponde del ritardo? (artt.19)

Partiamo da un presupposto fondamentale: il vettore (che in questa sede identificheremo con la compagnia aerea) risponde del danno da ritardo in tutti i casi previsti dalla legge, quindi è nulla ogni clausula contrattuale che lo liberi dalla responsabilità.
La compagnia aerea non è considerata responsabile in due casi: se dimostra di aver adottato tutte le misure adatte a impedire il danno o se prova che era impossibile adottare alcun tipo di misura per evitare le conseguenze negative prodotte.
La compagnia è inoltre esonerata (totalmente o parzialmente) dall’ obbligo di risarcire il danno, se la persona che chiede il risarcimento lo ha causato o a contribuito a provocarlo con il proprio comportamento.

Quando non risponde del ritardo? (art.20)

La compagnia non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che sono state adottate tutte le misure idonee aevitare il danno, oppure che era loro impossibile adottarle.
Se la compagnia dimostra che chi chiede il risarcimento ha provocato il danno o vi ha contributo (colposamente o dolosamente), è esonerata in tutto o in parte dall’obbligo di risarcire il danno.

Voli in partenza o in arrivo presso uno Stato membro dell’ Unione Europea

Il regolamento CE 261/2004 si applica ai passeggeri di voli in partenza da un aeroporto di un Paese UE o in partenza da un Paese terzo con destinazione UE. Vediamo cosa prevede in materia di ritardo.


Assistenza ai passeggeri (art.6 e art.9)

Se esiste la probabilità che il volo sarà ritardato, il vettore è tenuto a prestare assistenza ai passeggeri a titolo gratuito. Nello specifico il vettore operativo dovrà fornire pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Se l’orario di partenza previsto è rinviato di almeno un giorno, l’assistenza includerà anche la sistemazione in albergo e trasporto tra l’aeroporto e il luogo del pernottamento.
Quanto detto si applica ai voli che presentino un ritardo di almeno:
-due ore per le tratte pari o inferiori a 1500km;
-tre ore per le tratte intraeuropee superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500km;
-quattro ore in tutti gli altri casi.

A quanto ammonta il risarcimento? (art.7)
La compagnia aerea dovrà risarcire 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km; 400 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 km e 600 € in tutti gli altri casi.

Rimborso o imbarco su volo alternativo (art.8)

Il passeggero può scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o l’imbarco su di un volo alternativo, che può essere diretto verso il punto di partenza iniziale; verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento (in base alla disponibilità di posti).


Riferimenti giuridici
La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, nota come Convenzione di Montreal, è il trattato multilaterale che si applica al trasporto internazione (a titolo oneroso o gratuito) di persone, bagagli o merci ed è stata firmata nel 1999.
La Convenzione assorbe parte della Convenzione Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia nel 1929 ed è stata ratificata dall’ Italia nel 2004.
Il testo in lingua italiana è disponibile sul sito www.fog.it

Il regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso dinegato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento è consultabile nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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